SEPARAZIONE E DIVORZIO
Tipologie di divorzio e conseguenze giuridiche
Tra i vari impegni che si assumono con il matrimonio vi è quello di convivere nella casa adibita a residenza familiare.
Nel momento in cui non è più possibile la prosecuzione della convivenza o che creano un pregiudizio all'educazione dei figli, ciascuno dei coniugi può adire all'autorità giudiziaria chiedendo la possibilità di vivere separato dall'altro. I coniugi possono anche, di comune accordo, decidere di separarsi e chiedere l'omologa di tale decisione all'autorità giudiziaria.
La separazione personale, è di due tipi: giudiziale o consensuale (art. 150 c.c.). La richiesta di separazione giudiziale o l'omologa di quella consensuale spetta esclusivamente ai coniugi.
Con la separazione personale cessa l'obbligo della coabitazione e tanti altri doveri coniugali, ma non quelli di natura patrimoniale e di assistenza materiale: è per questo che, qualora ricorrano i termini, è previsto l'istituto dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente debole.
La scelta della tipologia di separazione è data dall'intesa tra i due coniugi: avendo raggiunto un accordo sulle condizioni riguardanti i rapporti patrimoniali ed il regime di affidamento dei figli oppure demandando il tutto al Giudice
Qualora i coniugi raggiungono un accordo durante lo svolgimento della causa di separazione giudiziale questa potrà essere commutato in consensuale potrà chiudersi come separazione consensuale
Per adire alla separazione giudiziale è necessario ricorrere, tramite un difensore, al Tribunale competente.
Tale interevento è a prescindere dalla volontà di separarsi dell'altro, uno dei coniugi può sempre chiedere al Tribunale di pronunciare la separazione personale (v. art. 150 c.c.), nel momento in cui si oggettivano comportamenti tali da rende difficile la convivenza o recare grave pregiudizio all'educazione dei figli: infatti nell'udienza preliminare (Tentativo di conciliazione) il giudice autorizza i coniugi a vivere separati e quindi decade l'obbligo di coabitare.
Sempre durante la prima udienza, dinanzi al Presidente del Tribunale, quest'ultimo adotta i provvedimenti provvisori ed urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, cioè i provvedimenti inerenti all'affidamento e al mantenimento dei figli, all'assegnazione della casa coniugale, all'eventuale assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole.
La molteplicità degli eventi che hanno reso impossibile la prosecuzione del matrimonio possono essere di natura varia ee diverse volte, non legati ad un comportamento dei coniugi (ad esempio, incompatibilità caratteriale che sfocia in atteggiamenti conflittuali)). In questi casi, e comunque in mancanza di una domanda di addebito proposta da uno dei coniugi, la separazione non sarà addebitata ad alcuno dei coniugi.
SEPARAZIONE GIUDIZIALE CON RICHIESTA DI ADDEBITO
Se la convivenza è divenuta intollerabile per il comportamento di uno dei coniugi, tenuto in violazione di doveri coniugali, la separazione sarà "per colpa" di questi, sempre che sia provato in maniera inequivocabile.
La legge prevede infatti che: il giudice, nella sentenza di separazione attribuisca, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia esplicitamente richiesto (dal coniuge interessato) a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in base al comportamento contrario agli obblighi che derivano dal contratto matrimoniale (art. 150, 2° comma, c.c.).
La pronuncia di addebito prevede che il coniuge responsabile della crisi dell'unione, al quale è stata addebitata la separazione, perde, qualora ne avesse diritto, la ricezione dell'assegno di mantenimento. Egli ha solo il diritto, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge, ad un assegno alimentare (v. art. 156 c.c.).
Il mantenimento comprende oltre agli "alimenti" anche la valutazione del pregresso tenore di vita.
Gli alimenti, invece, provvedono a soddisfare le esigenze minime esistenziali (il vitto ed un alloggio).
SEPARAZIONE CONSENSUALE
Nel momento in cui, con o senza aiuto della Mediazione, i coniugi riescono ad accordarsi sulle condizioni della loro separazione, possono presentare congiuntamente domanda di separazione all'autorità giudiziaria (con un unico ricorso, sottoscritto da entrambi), instaurando il procedimento di separazione consensuale (v. art. 158 c.c.).
Il ricorso per la separazione consensuale può contenere clausole minime - tendenti a soddisfare la dimora, l'assegno per i figli , l'assegno di mantenimento per il coniuge etc… - o clausole complesse - s'intende inclusive di dettagli e particolarità inerenti gli accordi minimi -.
La differenza tra il cosiddetto "contenuto minimo" della separazione consensuale è costituito da quegli accordi che riguardano lo scioglimento degli obblighi che derivano dal matrimonio, da quelli "complessi" che possono intervenire fra i coniugi in occasione della separazione, come ad esempio gli accordi che riguardano la divisione patrimoni.
Tali accordi fra i coniugi non possono acquisire validità se non vengono omologate dal Tribunale.
I capisaldi su cui i coniugi devono obbligatoriamente trovare un accordo per potersi separare consensualmente sono:
1. il consenso di entrambi alla separazione;
2. modalità di affido dei figli minori e/o la scelta del coniuge con il quale dovranno convivere i figli maggiorenni ma non autonomi;
3. modalità di visite del genitore non convivente con i figli minori ;
4. la ripartizione dei compiti anche pecuniari e/o eventuale "assegno perequativo"/mantenimento a favore dei figli che dovrà trattarsi di un assegno mensile, o comunque periodico, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (o secondo altro criterio di rivalutazione automatica);
5. l'assegnazione della casa coniugale, che deve essere concessa preferibilmente e ove sia possibile in favore del coniuge convivente con i figli minori.
Si può anche concordare che la casa coniugale non venga assegnata ad alcuno di essi (perché messa in vendita);
6. l'eventuale assegno di mantenimento, mensile o comunque periodico, in favore del coniuge non economicamente indipendente.
I coniugi possono, di comune accordo, decidere di essere entrambi autonomi.
In assenza di un accordo fra i coniugi su una delle suddette condizioni, la separazione non può essere omologata.
Non è indispensabile che i coniugi trovino un accordo inerente ad altre problematiche, come la divisione dei beni in comunione. Qualora fossero addivenuti a degli accordi anche su tali questioni, essi possono essere inclusi fra le condizioni della separazione consensuale.
DIVORZIO
L'istituzione del divorzio vede la luce con L. n. 898 del 1970, successivamente modificata dalla L. n. 74 del 1987.
Nella cultura popolare , si è convinti che per il divorzio ci si possa adire solo ed esclusivamente dopo un lasso di tempo, ben determinato giuridicamente, dall'omologa della separazione e comunque non inferiore ai tre anni.
Questa credenza ormai diffusa è giusta in parte perché esistono altre ipotesi in cui uno dei coniugi può domandare il divorzio:
1) decorsi tre anni di separazione personale, giudiziale o consensuale;
2) qualora esista la condanna dell'altro coniuge, anche per reati antecedenti al matrimonio, all'ergastolo o alla reclusione superiore ai quindici anni o per determinati gravi reati (es: tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio);
3) per matrimonio non consumato (è previsto anche dal Tribunale ecclesiastico);
4) qualora l'altro coniuge di nazionalità straniera abbia ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio oppure abbia contratto all'estero nuovo matrimonio;
5) è passata in giudicato la sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164;
Analogamente, può essere annullato anche il matrimonio cattolico (e di conseguenza decadono anche gli effetti civili del matrimonio).
Di norma e di frequente incorriamo nei coniugi che possono richiedere il divorzio dopo che siano trascorsi tre anni di ininterrotta separazione; è importante precisare che il triennio decorre dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, infatti rientra nei provvedimenti provvisori, ossia dalla prima udienza, e non dalla sentenza di separazione o dall'omologa delle condizioni di separazione, che intervengono dopo un lasso di tempo a secondo della tipologia di separazione : consensuale o giudiziale. E' da precisare che i provvedimenti adottati dal Giudice sono, per loro natura, sempre modificabili, non avendo carattere decisorio. Pertanto, le modifiche possono essere chieste in ogni momento, se sopravvengono nuove circostanze di fatto e di diritto, sia in caso di separazione giudiziale che consensuale e/o divorzio. Lo spirito della legge istitutiva del divorzio è basata su una disciplina organica ed articolata in maniera da regolamentare alcuni aspetti basilari che rimangono alla cessazione del vincolo, per es: la statuizione dell'assegno di mantenimento a favore del coniuge più debole, per sé e per gli eventuali figli minori; il diritto dell'ex coniuge, che percepisce l'assegno di divorzio, a vedersi corrispondere la pensione di reversibilità - o una quota di essa - e altri emolumenti, quali l'indennità di fine rapporto.
In diverse occasioni la Corte di Cassazione (vedi per tutte Cass. Civ. Sez. I° 10/01/2005 n. 285)è stata chiamata a valutare le varie casistiche sancendo, ripetutamente, il diritto dell'ex coniuge a percepire, in caso di divorzio, una percentuale del Tfr spettante all'altro coniuge, e questo anche nell'ipotesi in cui l'ex coniuge abbia contratto una nuova unione matrimoniale: in questo caso, il Tfr si dividerà tra coniuge divorziato e coniuge superstite, in proporzione della durata del rispettivo vincolo matrimoniale, con alcuni correttivi, riferibili ad altri fattori come l'ammontare dell'assegno percepito dal coniuge divorziato in data antecedente al decesso dell'ex coniuge, le situazioni economiche dei soggetti coinvolti o una eventuale convivenza "more uxorio" prematrimoniale del secondo coniuge.
Comunque in entrambe le situazioni - separazione e/o divorzio rimangono invece immutati gli obblighi verso i figli, ovvero quelli di mantenere, istruire ed educare i figli. E' per questo che è previsto che il coniuge al quale non sono affidati i figli debba comunque contribuire al loro mantenimento, versando un assegno al genitore affidatario. L'obbligo di mantenimento dei figli deve essere adempiuto dai genitori in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo (art. 148, 1° comma c.c.) come stabilito dalla L. 54/2006.
Mariagabriella CORBI
Dottoressa in Scienze dell'educazione
Consulente dell'educazione familiare
Mediatrice Familiare
maria.gab@hotmail.it